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Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 03/04/2024 (Rv. 670655-01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ordine pubblico di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c. - Nozione - Riferimento all'insieme delle norme imperative dell'ordinamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670655-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative, rigettando

tuttavia il ricorso, in quanto sulla questione dell'impugnabilità del lodo si era formato il giudicato interno).

Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 115, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)