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Sez. U, Sentenza n. 8094 del 27/06/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176356 - 01

CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - SEDUTA PUBBLICA PER L'ESTRAZIONE DELLA SCHEDA CON I NOMINATIVI - OMESSO AVVISO AI DIFENSORI - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176356-01

CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - SEDUTA PUBBLICA PER L'ESTRAZIONE DELLA SCHEDA CON I NOMINATIVI - OMESSO AVVISO AI DIFENSORI - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

L'omissione dell'avviso al difensore del giorno fissato per la estrazione delle schede dei giudici popolari prevista dall'art. 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287 rientra tra quegli inadempimenti genericamente richiamati dall'art. 154 cod. proc. pen. che possono costituire al più fonte di responsabilità disciplinare a carico di coloro che, magistrati, funzionari di cancelleria ed eventualmente ufficiali giudiziari, non abbiano ottemperato alla norma. La detta omissione, mancando una specifica previsione al riguardo, non produce nullità, atteso il principio della tassatività delle nullità conseguenti all'inosservanza delle forme prescritte per gli Atti processuali. Essa non comporta neppure nullità per violazione dell'art. 185 cod. proc. pen. in quanto unico momento determinante ai fini dell'acquisto della qualità di giudice popolare è quello, successivo alla estrazione sopra detta, in cui ai sensi dell'art. 26 della legge 10 aprile 1951 n. 287, nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, viene formulato dal Presidente della Corte l'invito a prestare servizio mediante la chiamata di tanti dei presenti quanti ne occorrono per la formazione del collegio e i giudici prestano giuramento, richiesto a pena di nullità. Prima di tale momento non vi è riconoscimento dello "status" di giudice, ai fini e nei limiti della speciale disciplina sulle corti di assise, né in alcun modo può parlarsi di formazione del collegio giudicante. Inoltre l'Esercizio delle funzioni di difesa tecnica non è in alcun modo limitato dal mancato avviso dell'estrazione prevista dal citato art. 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287 al difensore perché quest'ultimo conserva integra ogni facoltà, comprese quelle di denunciare l'esistenza di cause di incompatibilità, di astensione e di ricusazione dei giudici, nonché di ogni altra violazione di norme processuali fino alla effettiva formazione del collegio nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 10/04/1951 num. 287 art. 25 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 26 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)