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Sez. 2, Ordinanza n. 8432 del 03/04/2026 (Rv. 679055-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) | Dichiarazione di approvazione delle tabelle millesimali - Natura, presupposti e fondamento - Conseguenze - Errore determinante la revisione delle tabelle - Applicabilità, rispettivamente, degli artt. 1428 e ss. c.c. e 69 disp. att. c.c. - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679055-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE)

In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini abbiano espressamente accettato una determinazione delle quote difforme dai criteri legali, dando vita ad una "diversa convenzione" ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., tale dichiarazione ha natura negoziale e, costituendo impegno irrevocabile, preclude di ottenerne la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.; ove, invece, l'approvazione della tabella sia diretta alla mera determinazione quantitativa delle quote, senza incidere sulla portata dei diritti e obblighi di partecipazione, essa non ha natura negoziale e l'errore rilevante ai fini della revisione coincide con l'obiettiva divergenza tra valore effettivo delle unità immobiliari e valore proporzionale attribuito, e non con l'errore vizio del consenso ex art. 1428 c.c.

Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123 com. 1, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)