Sez. 1, Sentenza n. 974 del 14/02/1979 (Rv. 397162 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FINANZIAMENTO BANCARIO - CONFERIMENTO ALLA BANCA, DA PARTE DELL'IMPRESA FINANZIATA, DI UN MANDATO CON PROCURA IRREVOCABILE A RISCUOTERE CREDITI DELL'IMPRESA STESSA - NATURA SOSTANZIALE DI CESSIONE DEI CREDITI - ACCERTAMENTO - SUCCESSIVA AMMISSIONE DELL'IMPRESA ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - POTERI DELLA BANCA DI SODDISFARSI CON LE SOMME VERSATE DAI TERZI PER I CREDITI SORTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PERSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FINANZIAMENTO BANCARIO - CONFERIMENTO ALLA BANCA, DA PARTE DELL'IMPRESA FINANZIATA, DI UN MANDATO CON PROCURA IRREVOCABILE A RISCUOTERE CREDITI DELL'IMPRESA STESSA - NATURA SOSTANZIALE DI CESSIONE DEI CREDITI - ACCERTAMENTO - SUCCESSIVA AMMISSIONE DELL'IMPRESA ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - POTERI DELLA BANCA DI SODDISFARSI CON LE SOMME VERSATE DAI TERZI PER I CREDITI SORTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PERSISTENZA.*
Allorche, in connessione con un finanziamento, il sovvenuto stipuli un mandato con l'istituto di credito finanziatore, nello interesse anche di tale istituto, e gli rilasci una procura irrevocabile per la riscossione di crediti di esso mandante, il mandato e la procura possono essere utilizzati quali strumenti per realizzare a favore del mandatario una cessione totale o parziale dei crediti da riscuotere. Ma a tal fine occorre che, al di la delle espressioni usate dalle parti, sia dimostrato l'intento delle stesse di assegnare al negozio una funzione satisfattoria, desumibile o da un fatto che contemporaneamente autorizzi in via generale il mandatario a trattenere per se in tutto o in parte le somme da riscuotere, nello Esercizio di un diritto che preceda (e quindi escluda) la necessita della compensazione, determinando effetti interni immediati che travalichino quelli tipici del semplice mandato, o da altre manifestazioni negoziali atte a dimostrare, nel loro reciproco collegamento, che il finanziamento sia in concreto subordinato a modalita che consentano al finanziatore di ritenere gia attualmente realizzati i presupposti per il soddisfacimento del suo credito. Ad escludere tale possibilita non e sufficiente il rilievo che nella specie i crediti assertivamente ceduti siano crediti futuri, sorti durante la procedura di amministrazione controllata. Infatti, la ammissione del cedente all'amministrazione controllata non impedisce che l'effetto suindicato si produca anche durante quella procedura, non trovando applicazione nell'ambito di essa le norme di cui agli artt 72 e seguenti della legge fallimentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)