Sez. 2, Sentenza n. 705 del 23/10/1996 Ud. (dep. 31/01/1997) Rv. 206867 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - MANDATO | Appropriazione da parte del mandatario di titoli di credito obbligazionari acquistati per conto del mandante - Sussistenza del reato - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - MANDATO
Poiché, ai sensi degli artt. 1705 e 1706 cod. civ., il mandato senza rappresentanza ha un'efficacia reale, oltre che obbligatoria, tanto che il mandante può agire come proprietario delle cose mobili acquistate per suo conto sia nei confronti del terzo che dello stesso mandatario, sicché il bene oggetto del contratto si considera come acquisito fin dal momento dell'esecuzione del mandato al suo patrimonio, è configurabile il delitto di appropriazione indebita nell'ipotesi in cui il mandatario disponga "uti dominus" di titoli obbligazionari acquistati per conto del mandante. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che nella specie la proprietà dei titoli di credito doveva ritenersi trasmessa al mandante in virtù del contratto, il cui effetto traslativo non richiede la consegna dei relativi documenti, necessaria esclusivamente, ai sensi dell'art. 2003 cod. civ., per l'esercizio dei diritti che vi sono incorporati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)