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Sez. 2, Sentenza n. 3417 del 21/12/1962 (Rv. 255027 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - OPPOSIZIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'OPPONENTE - IMPROCEDIBILITA - ESECUTORIETA DEL DECRETO INGIUNTIVO.*
Stato
decisa il 1962-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/255027-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - OPPOSIZIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'OPPONENTE - IMPROCEDIBILITA - ESECUTORIETA DEL DECRETO INGIUNTIVO.*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Costituzione dell'opponente oltre il termine ad esso assegnato deve, ad ogni effetto, equipararsi alla sua mancata Costituzione con la conseguenza di rendere improcedibile l'opposizione e di legittimare la richiesta di esecutorieta del decreto a norma dell'art 647 cod proc civ e cio indipendentemente dal fatto che l'opposto si sia o meno costituito a sua volta nel termine. (Conf 761/60, 2862/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)