Sez. L, Sentenza n. 10577 del 25/10/1993 (Rv. 484051 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - In genere | Censure relative a non tutte le ragioni autonome idonee da sole a sorreggere la sentenza impugnata - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - In genere
Quando la sentenza del giudice del merito è fondata su più ragioni autonome, fra loro distinte e indipendenti, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa impugnazione col ricorso per cassazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza relativa all'altra o alle altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso stesso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe, quindi, ferma in base ad esse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)