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Sez. L, Sentenza n. 14820 del 15/07/2015 (Rv. 636459 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Omessa indicazione e deposito dei documenti nel giudizio di primo grado - Decadenza - Produzione successiva in grado di appello - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636459-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e, in appello, ai sensi dell'art.437 c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse consentito la produzione, nel corso del giudizio, dell'istanza di fallimento, posto che la questione dell'infrannualità del credito, per il pagamento del TFR e delle ultime mensilità al Fondo di Garanzia, era sorta solo con la memoria difensiva dell'Istituto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1982 num. 80 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)