Ordinamento giudiziario militare
Testo in vigore al
Art. 35 Modalita' della estrazione a sorte e della designazione del presidente e dei giudici
1. Alla composizione del tribunale si provvede non oltre il terzo giorno antecedente a quello fissato per la sua convocazione.
2. Nei casi preveduti dall'articolo precedente, la designazione e il sorteggio del presidente e dei giudici sono fatti dal comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.
3. All'estrazione a sorte procede lo stesso comandante, con l'intervento del pubblico ministero, dell'imputato o del suo difensore, se gia' nominato.
4. Qualora il comandante rivesta grado di ammiraglio, e sia assente o impedito, all'estrazione a sorte procede, con le formalita' anzidette, il suo capo di stato maggiore.
5. Contemporaneamente, e con le stesse norme, puo' procedersi al sorteggio di uno o piu' giudici supplenti, ferma la disposizione del numero 2° del primo comma dell'articolo 29.
Art. 36 Casi speciali d'incompatibilita' o di dispensa
1. Ferme le disposizioni degli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, 289 del codice penale militare di pace e 10 e 11 di questo ordinamento, non possono in nessun caso far parte dei tribunali militari di bordo, ne' esercitarvi le funzioni del pubblico ministero, il comandante della nave a cui appartiene l'imputato, il comandante a cui spetta di provvedere alla costituzione del tribunale, e gli ufficiali addetti agli stati maggiori dei comandi delle squadre navali.
Art. 37 Ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario
1. Il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 incarica un ufficiale di grado inferiore a quello stabilito per il presidente di esercitare le funzioni del pubblico ministero, e un ufficiale inferiore, preferibilmente appartenente al corpo del commissariato militare marittimo, di esercitare le funzioni di segretario nell'istruzione e nel giudizio.
Art. 38 Casi in cui non puo' costituirsi il tribunale
1. Se, per mancanza a bordo degli ufficiali del grado richiesto dalle precedenti disposizioni, non sia possibile costituire il tribunale, il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 ordina la trasmissione degli atti al tribunale militare territoriale costituito presso il comando della forza armata a cui appartiene l'imputato, ovvero costituito presso qualsiasi altra forza armata quando l'imputato appartenga a una forza presso i cui comandi non sono costituiti tribunali, avente sede nel luogo piu' vicino a quello del commesso reato, o, se la nave era in navigazione, a quello del primo approdo.
Capo III. Dei tribunali militari presso forze armate concentrate o presso corpi di spedizione all'estero.
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Capo IV. Del tribunale supremo militare.
Art. 43 Sede e costituzione del Tribunale supremo militare
1. Il Tribunale supremo militare ha sede nella capitale si compone di un presidente, ufficiale di grado non inferiore a generale di Corpo d'armata o equiparato, di ventitre giudici, di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, tre consiglieri di Stato, otto consiglieri della Corte suprema di cassazione e due magistrati militari di grado equiparato.
2. I giudici militari appartengono: tre al Regio esercito, due alla Regia marina, due alla Regia aeronautica uno a ciascuna delle altre Forze militari.
3. Le nomine del presidente, dei giudici militari, dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della Corte suprema di cassazione sono fatte con decreto Reale.
4. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 10 e 11.
5. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o :litro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale piu' anziano fra i generali di divisione o equiparati.
6. Con decreto Reale, puo' disporsi che nel Tribunale supremo militare funzionino piu' sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari piu' elevati in grado, o, a parita' di grado, piu' anziani, designati per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.
7. Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del Tribunale, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.
Art. 44 Composizione del collegio giudicante
1. Il tribunale supremo militare giudica con l'intervento del presidente e di sei giudici, dei quali due sono ufficiali, tre magistrati ordinari e uno magistrato militare designati per ogni udienza, dal presidente,
2. Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto e' possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati.
Art. 45 Composizione speciale del collegio giudicante
1. Il Tribunale supremo militare e' composto del presidente e di sei giudici, dei quali tre sono ufficiali, due consiglieri di Stato e uno 'magistrato militare, designati per ciascuna udienza dal presidente, quando pronuncia sui seguenti oggetti:
1° riabilitazione militare;
2° reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;
3° impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle Forze armate dello Stato;
4° cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermita' psichica, in una casa di cura e di custodia.
2. Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla Forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione.
3. Il presidente incarica uno dei giudici predetti di riferire in Camera di Consiglio e di redigere i motivi della deliberazione.3
Art. 46 Durata dell'ufficio di presidente e di giudice
1. Il presidente e i giudici del tribunale supremo militare durano in carica fino a che non siano destinati, ad altre funzioni o trasferiti fuori della capitale, o non divengano altrimenti incompatibili, ovvero non perdano alcuno dei requisiti richiesti per la loro nomina.
Art. 47 Composizione dell'ufficio del pubblico ministero
1. L'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare del Re Imperatore e dei sostituti procuratori generali militari del Re Imperatore.
Art. 48 Esercizio delle funzioni di cancelleria
1. Le funzioni di cancelleria presso il tribunale supremo militare e presso la procura generale militare del Re Imperatore sono esercitate da cancellieri del personale della giustizia militare.
Capo V. Del giuramento.
Art. 49 Obbligo e modalita' del giuramento
1. Tutti i componenti dei tribunali militari e del tribunale supremo militare, i magistrati del pubblico ministero e i cancellieri, in occasione della prima adunanza in ogni caso prima di entrare in funzione prestano giuramento: il presidente al cospetto del tribunale e gli altri al cospetto del presidente.
2. La formula del giuramento e' la seguente:
« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere lealmente da uomo di onore alle funzioni che mi sono affidate ».
3. Del prestato giuramento si fa constare con apposito processo verbale.
Capo VI. Della sorveglianza e delle attribuzioni degli uffici giudiziari militari, e dell'amministrazione della giustizia militare.
Art. 50 Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari
1. Il presidente e' capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni-giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.
2. Il procuratore generale militare del Re Imperatore e' capo del pubblico ministero militare. Da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l'altro personale degli uffici della procura generale militare del Re Imperatore.
3. Il procuratore militare del Re Imperatore presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del tribunale.
Art. 51 Attribuzioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e del tribunale supremo militare per l'amministrazione della giustizia
1. Il procuratore generale militare del Re Imperatore vigila per il mantenimento dell'ordine e per la retta amministrazione della giustizia nei tribunali militari; e, qualora riconosca necessaria la censura, la sospensione o la rimozione dalle funzioni di giudice di alcuno dei giudici militari, ne fa denuncia al tribunale supremo militare, il quale, sentito a voce o per iscritto l'incolpato, fa al Ministro competente le proposte che ravvisa necessarie.
Art. 52 Consulenza legale presso i comandi militari
1. Consulente legale dei comandi militari locali, per qualsiasi parere in materia giudiziaria militare, e' il procuratore militare del Re Imperatore.
Capo VII. Dei difensori.
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 1804
Art. 54 Difesa davanti ai tribunali militari di bordo
1. Davanti ai tribunali militari di bordo, i difensori possono essere scelti soltanto fra gli ufficiali di marina o di altre forze armate imbarcate a bordo di navi militari presenti sul luogo.
2. Se la nave si trova in un porto o in una rada dello Stato, il difensore puo' essere scelto anche fra gli avvocati o procuratori esercenti.
3. Le norme dei commi precedenti si osservano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 53, in quanto siano applicabili.
Art. 55 Difesa davanti ai tribunali militari presso corpi di spedizione
1. o presso forze armate concentrate).
2. Davanti ai tribunali presso corpi di spedizione all'estero, i difensori sono scelti fra gli ufficiali appartenenti ai corpi medesimi.
3. Quando trattisi di tribunali presso forze armate concentrate all'interno, si applicano le norme stabilite per i tribunali militari territoriali.