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Sez. L, Sentenza n. 5811 del 15/11/1984 (Rv. 437491 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE - COLLABORAZIONE EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437491-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE - COLLABORAZIONE EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della riconducibilità del rapporto d'opera professionale nell'ambito dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con la conseguente Competenza del pretore come giudice del lavoro in ordine alle controversie relative, il requisito della continuità, previsto dalle citate norme, non va inteso in senso meramente cronologico, dato che singoli incarichi professionali, anche se importanti e prolungati nel tempo, non possono realizzare le condizioni stabilite da detta disposizione, ma va ravvisato soltanto allorché si sia in presenza di un rapporto di durata, come quello implicante, in virtù di una convenzione normativa, attività di collaborazione per un certo periodo di tempo e per un numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina, per finalità istituzionali di più ampia portata, le prestazioni di vari collaboratori autonomi, assumendo nei loro riguardi una posizione di preminenza economica, paragonabile a quella del datore di lavoro. (Conf 5801/82, mass n 423549).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)