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Sez. 5, Sentenza n. 26458 del 04/05/2015 Ud. (dep. 23/06/2015) Rv. 264008 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Società a responsabilità limitata - Obbligo di tenuta del libro dei soci previsto dall'art. 2478 cod. civ. - Soppressione dell'obbligo per effetto dell'art. 18 L. n. 185 del 2008 - Condotte compiute prima della modifica normativa - "Abolitio criminis" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264008-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la soppressione, a seguito della modifica dell'art. 2478 cod. civ. recata dall'art. 18 del D.L. n. 185 del 2008 conv. nella l. n. 2 del 2009, dell'obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro dei soci, non incide sulla configurabilità del reato in relazione alle condotte tenute nel periodo precedente alla modifica normativa, posto che l'art. 216, comma primo n. 2, della l. fall. punisce la sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture che il fallito è obbligato a tenere secondo la normativa vigente al momento della gestione della impresa, nel periodo antecedente al fallimento, al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali a tutela del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e che, quindi, le disposizioni del cod. civ. costitutive degli obblighi contabili si pongono esclusivamente come elemento normativo della fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 18, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)