Sez. 2, Sentenza n. 2590 del 30/03/1990 (Rv. 466289 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - AZIONE DI NULLITÀ DEL REGOLAMENTO PROPOSTA DA UN CONDOMINIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - AZIONE DI NULLITÀ DEL REGOLAMENTO PROPOSTA DA UN CONDOMINIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - SUSSISTENZA.*
Il regolamento di condominio, quali ne siano l'origine ed il procedimento di formazione (accettazione da parte dei singoli acquirenti delle unità immobiliari condominiali del regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio; deliberazione dell'assemblea dei condomini votata con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma secondo, cod. civ.) si configura, in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di statuto convenzionale dal condominio, che ne disciplina la vita e l'attività come ente di gestione (ferma l'inderogabilità di alcune norme concernenti specifici aspetti della disciplina legislativa), come atto volto ad incidere su di un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico con un complesso di regole giuridicamente vincolanti per tutti i condomini con la conseguenza che l'Azione promossa da uno o più condomini per ottenere la declaratoria di nullità del regolamento medesimo, per vizi attinenti al suo processo di formazione, deve avere come necessari contraddittori tutti gli altri condomini, non potendo altrimenti l'eventuale sentenza di accoglimento ritenersi utili-ter data. (V 2605/72, mass n 360151).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)