Sez. 1, Sentenza n. 4117 del 12/06/1997 Cc. (dep. 16/07/1997) Rv. 208481 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - UFFICI | Reati che, pur non risultando formalmente aggravati a norma dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, sono connessi a fatti di mafia - Indagini - Appartengono alle attribuzioni della Procura distrettuale antimafia.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - UFFICI
Ai fini dell'individuazione della competenza attribuita alla Procura distrettuale antimafia dal comma 3-bis dell'art. 51 cod. proc. pen., il criterio distintivo tra delitti commessi "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen." o al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose, e delitti che tali connotati non hanno, non può essere restrittivo, nel senso che essa non possa essere ravvisata in ipotesi diverse da quelle in cui sia stata esplicitamente contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, giacché, in caso contrario, si vanificherebbe la "ratio" del citato art. 51, che ha inteso accentrare nelle mani del Procuratore della Repubblica distrettuale tutte le indagini comunque connesse a fatti di mafia. Ed invero deve ritenersi la competenza del Procuratore "antimafia" e, quindi, quella del g.i.p. presso il corrispondente tribunale, in ordine a reati che, quantunque non aggravati ai sensi del citato art. 7, siano comunque connessi con l'attività di associazioni mafiose.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)