Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1007 del 17/01/2017 (Rv. 643315 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Ambito applicativo - Accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione - Inclusione - Prova di non resistenza ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di garanzie per il contribuente, l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, esclude l'ammissibilità della cd. “prova di non resistenza” prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della l. 241 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)