Sez. 2, Sentenza n. 3974 del 13/12/1969 (Rv. 344416 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RESPONSABILITA SOLIDALE ED ILLIMITATA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUN SOCIO - DISTINZIONE DELLA QUALITA DI SOCIO DELLA POSIZIONE PERSONALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RESPONSABILITA SOLIDALE ED ILLIMITATA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUN SOCIO - DISTINZIONE DELLA QUALITA DI SOCIO DELLA POSIZIONE PERSONALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In rapporti sociali irregolari ciascun socio e legittimato a stare in giudizio, attivamente o passivamente, per la societa e risponde solidalmente ed illimitatamente. Pertanto, nelle societa di fatto non sorge la necessita pratica di una distinzione, nella stessa persona, della sua qualita di socio della sua posizione personale, tranne i casi in cui dalla diversa posizione possa derivare una diversa responsabilita. (V 2909-69 massima 342754 1965-69 massima 341144 1155-69 massima 339723 4038-68 massima 337649 2645-67 massima 330042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)