Sez. 5 - , Ordinanza n. 4863 del 24/02/2020 (Rv. 657372 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Contenuto - Interpretazione e applicazione norme giuridiche - Esclusione - Riconducibilità ad art. 360, n. 3, c.p.c. - Erronea motivazione - Correzione da parte della S.C..
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto il "vizio di motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendo riconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., e, quanto all'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando il dispositivo sia conforme a diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)