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Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.
La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni".

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento".

5. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge".

6. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma".

7. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono, in fine, aggiunti i seguenti commi:
"Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilita' fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non e' dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1› gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.
Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilita' ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali".

8. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Pensioni di reversibilita' ed indirette). - 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.
4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.
5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita' che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.
6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'".

9. Al primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono soppresse le parole "comma, lettera a)".

10. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma".

11. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dalla presente legge.

12. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1› gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari".

13. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa".

14. L'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Iscrizione alla Cassa). - 1. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli.
7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati".

15. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Base del reddito per il passato). - 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto puo' presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinche' per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito gia' regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.
4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.
5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.
6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata".

Art. 2 Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Cassa e' autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dal comitato dei delegati".

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1› gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio".

3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;".

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio".

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualita' di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.
I compensi stabiliti in conformita' al decimo comma, lettera e), nonche' le indennita' determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773".

Art. 3 Pensioni di inabilita' e indiretta

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di eta' di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilita' o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di eta'.

2. La riduzione di cui al presente articolo e' cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilita' o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Art. 5 Riduzione delle sanzioni

1. Nei confronti degli iscritti di solidarieta' di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformita' all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della meta'.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dal 1› gennaio 1985, fino ad un massimo della meta' di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione e' applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilita' o impedimento derivante da malattia, da calamita' naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entita' della riduzione potra' essere altresi' graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidivita' nelle infrazioni, nonche' in relazione alla entita' del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con gli interessi del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Art. 6 Restituzione dei contributi

1. Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta' cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) e secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e dell'articolo 7 della presente legge, nonche' dell'indennita' una tantum prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' l'interessato potra' richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformita' all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge.

5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennita' una tantum e a restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 Riscatto

1. La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 Disposizioni transitorie

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorche' conseguono i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in eta' inferiore ai cinquantacinque anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilita' o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge.

3. Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonche', a decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilita' ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'articolo 1, comma 5, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformita' al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le norme di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 14, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita', possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI