Sez. 2, Sentenza n. 856 del 30/06/1972 Ud. (dep. 03/02/1973) Rv. 123072 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE - FURTO DI AUTOVEICOLO - LUOGO IN CUI IL PROPRIETARIO ABBIA LASCIATO L'AUTOVEICOLO INCUSTODITO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE - FURTO DI AUTOVEICOLO - LUOGO IN CUI IL PROPRIETARIO ABBIA LASCIATO L'AUTOVEICOLO INCUSTODITO - IRRILEVANZA.*
In tema di furto di autoveicoli, la maggiore tutela penale apprestata alle cose esposte alla pubblica fede prescinde dallo specifico luogo in cui il proprietario abbia lasciato l'autoveicolo, essendo fondata sull'impossibilita, da parte di questi, di esercitarvi una sorveglianza continua in relazione al luogo in cui esso venga a trovarsi, anche per ragioni indipendenti dalla sua volonta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)