Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Testo in vigore al
Titolo I. Dei soggetti del diritto a pensione di guerra
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
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Art. 10
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Titolo II. Della pensione assegno o indennita' di guerra
Art. 11 Pensione vitalizia e assegno
1. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita', riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati agli articoli 9 e 10 abbiano subito menomazioni dell'integrita' personale, ascrivibili ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non sia suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.
2. Il trattamento di pensione e' stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge.
3. In aggiunta alla pensione base, gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto ad un assegno complementare nella misura annua di lire 444.000.512
4. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di 8° categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica.
5. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti.
6. Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8° categoria della tabella A.
7. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 1a alla 6° dell'annessa tabella A, spetta, in aggiunta al trattamento pensionistico, un assegno integrativo non riversibile nelle seguenti misure:
a) per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidita' di annue lire 150.000;
b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 della 2° categoria di annue lire 135.000;
c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 3° categoria di annue lire 99.000;
d) per gli invalidi ascritti alla 3ª categoria di annue lire 90.000;
e) per gli invalidi ascritti alla 4ª categoria di annue lire 45.000;
f) per gli invalidi ascritti alla 5ª categoria di annue lire 36.000;
g) per gli invalidi ascritti alla 6ª categoria di annue lire 27.000.51320
Art. 12
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Art. 13
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Art. 14
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Art. 15
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Art. 16 Assegno di cura
1. Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.13
Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20 Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª
1. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55° anno di eta' ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che abbiano compiuto il 60° anno di eta', e' concesso a domanda un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 204.000 qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare.
2. I limiti di eta' sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
3. Si prescinde dai limiti di eta' quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 13.
4. Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa.
5. Per i titolari di pensioni o assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono accertate anche mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
6. L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
7. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo comma, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
8. Alla concessione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero la concessione viene effettuata con decreto del Ministro per il tesoro.
9. L'assegno di previdenza puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del competente Direttore provinciale del tesoro o del Ministro per il tesoro, nel caso di residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilita' od economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti dell'applicazione del presente comma, il venir meno dello stato di inabilita' a proficuo lavoro deve essere accertato mediante nuova visita sanitaria da parte della commissione medica di cui al successivo articolo 93. Qualora il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi alla visita di cui al presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di previdenza sara' sospeso e non potra' essere ripristinato che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalido si sia presentato.
10. Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata constatata, previ accertamenti sanitari, la non inabilita' al lavoro del beneficiario ovvero dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
11. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
12. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
13. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 11.1213