Sez. 3, Sentenza n. 2357 del 28/06/1969 (Rv. 341789 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - RECLAMO CONTRO ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - IMPROPONIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - RECLAMO CONTRO ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - IMPROPONIBILITA.*
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice deve limitare la sua indagine all'attuale e valida esistenza del titolo esecutivo in rapporto all'esecuzione, per stabilire se questa manchi addirittura di un titolo o se esso sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non puo esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo stesso, quale fonte di diritto gia accertato. Pertanto, il reclamo contro l'ordinanza non impugnabile di rilascio pronunciata nel corso del giudizio ordinario di cognizione, nel quale si sia trasformato, a seguito dell'opposizione dell'intimato, il procedimento speciale per convalida di sfratto, non puo essere proposto in Sede di opposizione all'esecuzione, ma nello stesso giudizio in cui sia stata pronunciata l'ordinanza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)