Sez. 6, Sentenza n. 4146 del 30/11/1994 Ud. (dep. 19/04/1994) Rv. 201250 - 01
Competenza - Dichiarazione di incompetenza - In genere | Sentenza - Impugnabilità mediante ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragione - Possibilità di dedurre nullità assolute - Esclusione - Ragione.
Competenza - Dichiarazione di incompetenza - In genere
In base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di incompetenza non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, che può essere chiamata a pronunciare sulla stessa solo in esito a conflitto. Nè può ricorrersi deducendo violazione del diritto di difesa per mancato avviso al difensore dell'udienza in cui la sentenza in questione è stata pronunciata: ciò in quanto, pur conservando gli atti assunti dal giudice incompetente la loro efficacia, peraltro non residua per l'interessato alcuna situazione deteriore e irreparabile; infatti le eccezioni sono deducibili e vanno esaminate nel giudizio dinnanzi al giudice competente e d'altro canto l'utilizzo dell'atto affetto da nullità pregiudicherebbe la decisione in detto giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)