Sez. 3, Sentenza n. 3585 del 13/03/1996 Ud. (dep. 13/04/1996) Rv. 205851 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Edificazione di fabbricato superiore a 750 mc. - Singoli appartamenti ricompresi entro detta cubatura - Possibilità di richiedere il condono edilizio - Insussistenza - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
Il cosiddetto condono edilizio è richiedibile anche nell'ipotesi di edificazione di un fabbricato superiore a 750 mc, ma i cui singoli appartamenti sono ricompresi entro detta cubatura, giacché l'art. 39 primo comma legge n. 724 del 1994 si riferisce a "nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola concessione edilizia in sanatoria", il comma quinto della stessa disposizione prevede "il versamento dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, sicché viene esplicitato un concetto già contenuto nella circolare n. 3357/85 applicativa della legge n. 47 del 1985 e ribadito in quella del 17 giugno 1985 n. 2241/UL, onde occorre aver riguardo alle unità catastali cioè a quelle opere aventi specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili e costituenti di regola unità immobiliare, mentre, a rendere ancor più evidente detta distinzione per quanto concerne le agevolazioni per la cosiddetta prima casa, il quattordicesimo comma della norma in esame le esclude "nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto".
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)