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Sez. 2, Sentenza n. 2479 del 10/03/1987 (Rv. 451627 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRAPETITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451627-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRAPETITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il vizio di ultrapetizione del quale sia incorso il giudice di primo grado, se non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello, non può essere dedotto per la prima volta con il ricorso per Cassazione in quanto, in assenza di gravame, si Forma il giudicato sulla statuizione affetta da ultrapetizione, non determinando questa la nullità assoluta della sentenza, ma integrando un vizio denunziabile soltanto con i normali mezzi di impugnazione. (V 4451/85, mass n 441911; (Conf 3442/85, mass n 441097; (Conf 3385/82, mass n 421362; (Conf 694/80, mass n 404110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)