Sez. L, Sentenza n. 1170 del 08/03/1978 (Rv. 390533 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (CONTROVERSIA IN SEDE DI MERITO SUGLI EFFETTI EX LEGGE N 604 DEL 1966 DI UN LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO O SENZA FORMA SCRITTA; DEDUZIONE IN CASSAZIONE DEGLI EFFETTI EX LEGGE N 300 DEL 1970).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (CONTROVERSIA IN SEDE DI MERITO SUGLI EFFETTI EX LEGGE N 604 DEL 1966 DI UN LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO O SENZA FORMA SCRITTA; DEDUZIONE IN CASSAZIONE DEGLI EFFETTI EX LEGGE N 300 DEL 1970).*
I motivi del ricorso per Cassazione debbono investire, a pena di inammissibilita, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, talche nel giudizio di Cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni nuove, implicanti un rilevante mutamento del sistema difensivo. (nella specie, essendosi controverso in Sede di merito circa la diversita degli effetti derivanti, ai sensi della legge n 604 del 1966, dal licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero senza la Forma documentale prescritta, la Corte ha ravvisato una questione nuova, e percio inammissibile, nel ricorso con cui si invocava l'unificazione delle sanzioni disposta in materia dalla legge n 300 del 1970). (V 188/77, mass n 383701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)