Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
Testo in vigore al
Sezione 6. Assicurazione del raccolto
Art. 88 Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto
Le organizzazioni di produttori gestiscono le misure di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall’organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.
Art. 89 Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2.
Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico complessivo per l’assicurazione del raccolto non può superare:
a) l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da avversità atmosferiche e
ii) delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
Il limite di cui al primo comma, lettera b), si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare del sostegno finanziario dell’Unione pari al 60 % ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Ai fini del presente articolo, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione13.
Art. 89 bis Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione
Gli Stati membri, se includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti, in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie come misura di crisi, stabiliscono le specie e, se necessario, le varietà ammissibili e le condizioni relative all'applicazione di tale misura. In caso di estirpazione per motivi fitosanitari, le misure adottate dagli Stati membri per il reimpianto di frutteti si conformano alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio15.
Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.
Sezione 7. Sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione
Art. 90 Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.
2. Il sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, comprende sia il contributo dell’Unione, sia il contributo dell’organizzazione di produttori. L’importo totale del sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione non supera complessivamente le seguenti percentuali del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest’ultimo:
a) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;
b) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri.
3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno di cui al paragrafo 2 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l’organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo, il sostegno è pari rispettivamente:
a) all’8 % e al 4 % negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;
b) al 4 % e al 2 % negli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un’organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.
Capo IV. Aiuto finanziario nazionale
Art. 91 Livello di organizzazione dei produttori e definizione di «regione»
1.
Ai fini dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione.
Il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori di cui al primo comma comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni di produttori, loro associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. Gli articoli 42 e 50 si applicano mutatis mutandis. Ai fini del calcolo di tale valore si prende in considerazione solo la produzione delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni, dei gruppi di produttori e dei loro membri ottenuta nella regione in questione e commercializzata da organizzazioni di produttori, da loro associazioni o da gruppi di produttori.
Ai fini del calcolo del valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio14.
2. Il livello di organizzazione dei produttori di una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 1, è inferiore al 20 %.
3. Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.
4.
Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità al paragrafo 1.
Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno 5 anni, salvo che tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.
Art. 92 Autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale
1.
Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale ai sensi dell’articolo 103 sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i programmi operativi da attuare in quell’anno.
La richiesta è corredata di elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell’articolo 91 del presente regolamento, e che l’aiuto è destinato unicamente a prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione in questione, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull’importo dell’aiuto richiesto e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell’articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.
Art. 93 Modifiche al programma operativo
Un’organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo ai sensi dell’articolo 65 o dell’articolo 66.
Art. 94 Domanda e concessione dell’aiuto finanziario nazionale
1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale aiuto in conformità agli articoli 69 e 70.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all’erogazione dell’aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.
Art. 95 Rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione
1.
Gli Stati membri possono chiedere all’Unione il rimborso dell’aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno di esecuzione dei programmi operativi.
La richiesta è corredata di elementi comprovanti che le condizioni stabilite all’articolo 103 sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state rispettate in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull’importo dell’aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dall’Unione, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale), dalle organizzazioni di produttori e dai loro soci.
2. La Commissione decide se accogliere o respingere la richiesta. La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull’autorizzazione e sul rimborso dell’aiuto finanziario nazionale o quando lo Stato membro richiedente non ha rispettato le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi di cui al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Se il rimborso dell’aiuto da parte dell’Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione14.
4. La quota di rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione non è superiore al 60 % dell’aiuto finanziario nazionale concesso all’organizzazione di produttori. La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Capo V. Disposizioni generali
Sezione 1. Relazioni e comunicazioni
Art. 96 Relazioni dei gruppi di produttori e delle organizzazioni di produttori
1. Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, i gruppi di produttori e le organizzazioni di produttori forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all’articolo 97, lettera b).
2.
A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull’esecuzione dei programmi operativi.
Dette relazioni riguardano:
a) i programmi operativi attuati nel corso dell’anno precedente;
b) le principali modifiche apportate ai programmi operativi e
c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti.
3.
Per ciascun programma operativo attuato la relazione annuale riporta:
a) i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figuranti nell’allegato VIII e, se necessario, sugli indicatori supplementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia nazionale e
b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle eventuali misure adottate per assicurare la qualità e l’efficacia della sua attuazione.
Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell’articolo 103 quater, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per proteggere l’ambiente da un’eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell’ambito del programma operativo.
4.
Nell’ultimo anno di attuazione di un programma operativo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da una relazione finale.
Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell’esecuzione del programma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di modifica di quelli esistenti.
5.
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, se un gruppo di produttori o un’organizzazione di produttori omette di effettuare una comunicazione allo Stato membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, o se la comunicazione risulta inesatta in base agli elementi oggettivi di cui lo Stato membro dispone, quest’ultimo sospende il prericonoscimento del gruppo di produttori o il riconoscimento dell’organizzazione di produttori finché la comunicazione sia effettuata correttamente.
Lo Stato membro riferisce su tali casi nella relazione annuale di cui all’articolo 97, lettera b), del presente regolamento.
Art. 97 Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e documenti:
a) entro il 31 gennaio, l’importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica chiaramente sia l’importo complessivo dei fondi di esercizio, sia l’importo totale dell’aiuto concesso dall’Unione a favore di tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;
b) entro il 15 novembre, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento attuati nell’anno precedente.La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell’allegato XIV e la sua notifica è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione15;
c) entro il 31 gennaio, l’importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento incluso l’attuale anno di esecuzione. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:
i) l’importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, i contributi dell’Unione, degli Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci;
ii) una ripartizione tra gli aiuti contemplati all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Art. 98 Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
1.
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, per ogni giorno di mercato, i prezzi medi rilevati degli ortofrutticoli commercializzati sui mercati rappresentativi elencati nell’allegato XV, parte A.
Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale, sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I.
I prezzi comunicati si intendono franco centro d’imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.
Se dispongono di dati in proposito, gli Stati membri comunicano i prezzi corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e/o alle forme di presentazione di cui all’allegato XV, parte A. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri e/o forme di presentazione diversi da quelli indicati nell’allegato XV, parte A, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e/o le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.
2. Gli Stati membri identificano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli considerati, sulla base delle transazioni avvenute su mercati fisicamente identificabili quali mercati all’ingrosso, aste e altri luoghi fisici di incontro tra la domanda e l’offerta, oppure sulla base delle transazioni dirette tra produttori, comprese le organizzazioni di produttori, e singoli acquirenti quali grossisti, intermediari, centri di distribuzione o altri operatori interessati. È possibile identificare i mercati rappresentativi anche sulla base di una combinazione di transazioni effettuate su mercati fisicamente identificabili e di transazioni dirette.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare volontariamente alla Commissione i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli e di altri prodotti elencati nell’allegato XV, parte B.
4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in base a modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano fino a che il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non sia stato informato.
Sezione 2. Controlli
Art. 99 Sistema di identificazione unico
Gli Stati membri provvedono all’applicazione di un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto presentate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell’identità di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio15.
Art. 100 Procedura di presentazione delle domande
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione del programma operativo, nonché delle domande di pagamento.
Art. 101 Campionamento
Ove è opportuno eseguire controlli a campione, gli Stati membri assicurano, sulla base di un’analisi dei rischi, che i controlli siano adeguati, per natura e frequenza, alla misura interessata.
Art. 102 Controlli amministrativi
Tutte le domande di aiuto o di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che vertono su tutti gli elementi possibili e opportuni. Le procedure richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
Art. 103 Controlli in loco
1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:
a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) le azioni, le misure e i documenti controllati e
d) i risultati del controllo.
2. Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
3. È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato al minimo indispensabile.
4. Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa dell’Unione in materia di sovvenzioni agricole.
Art. 104 Concessione del riconoscimento e approvazione dei programmi operativi
1. Prima di riconoscere un’organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l’organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento.
2. Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell’articolo 64, l’autorità competente dello Stato membro verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli riguardano in particolare:
a) l’esattezza delle informazioni di cui all’articolo 59, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;
b) la conformità dei programmi con l’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale;
c) l’ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;
d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti obiettivi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se gli obiettivi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte e
e) la conformità degli interventi oggetto della domanda di aiuto con la pertinente normativa dello Stato membro e dell’Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.
Art. 105 Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i programmi operativi
1. Prima di concedere l’aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco a campione, come previsto all’articolo 106.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare le seguenti verifiche, se pertinenti per la domanda presentata:
a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all’esecuzione del programma operativo;
b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate;
d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato;
e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
3. Le spese sostenute nell’ambito del programma operativo sono comprovate da fatture e documenti, come estratti conto bancari, attestanti l’avvenuto pagamento. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti sono comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale, nella fattispecie prevista all’articolo 50, paragrafo 9, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, se del caso, le fatture relative alle spese di personale di cui all’allegato IX, punto 2, lettera b) sono intestate all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9.
Art. 106 Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi
1.
Nell’ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all’articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare l’osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell’aiuto o del relativo saldo per l’anno considerato.
Detti controlli riguardano in particolare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l’anno considerato;
b) l’utilizzo del fondo di esercizio nell’anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o di altra natura;
c) i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.
2.
I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
Prima del versamento dell’aiuto o del saldo relativo all’ultimo anno del programma operativo, ogni organizzazione di produttori è sottoposta ad almeno un controllo.
3.
I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell’anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l’anno successivo.
4.
Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un’analisi dei rischi.
L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) l’importo dell’aiuto;
b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
c) un elemento casuale e
d) altri parametri fissati dagli Stati membri.
Art. 107 Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi
1. Mediante i controlli in loco sulle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare:
a) l’esecuzione delle azioni contemplate nel programma operativo;
b) la coerenza dell’esecuzione, effettiva o prevista, dell’azione con l’utilizzazione descritta nel programma operativo approvato;
c) per un congruo numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alla normativa dell’Unione e al capitolato approvato;
d) la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura e
e) il valore della produzione commercializzata.
2.
Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati a norma del diritto nazionale.
A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.
Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente e al più tardi prima del pagamento dell’aiuto.
3.
Salvo in circostanze eccezionali, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell’azione o, se l’azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l’esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all’aiuto o di mancata esecuzione dell’intervento. Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.
4. Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo.
5. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all’articolo 106, paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.