Sez. 1, Sentenza n. 2858 del 06/12/1966 (Rv. 325433 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ACCORDO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - LIMITAZIONE ALL'AZIONE CAMBIARIA - CLAUSOLA INDICANTE COME LUOGO DEL PAGAMENTO IL DOMICILIO DEL CREDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ACCORDO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - LIMITAZIONE ALL'AZIONE CAMBIARIA - CLAUSOLA INDICANTE COME LUOGO DEL PAGAMENTO IL DOMICILIO DEL CREDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - ESCLUSIONE.*
La pattuizione specifica del pagamento a mezzo tratta, dalla quale discende la Determinazione del luogo del pagamento nel domicilio del compratore-debitore, produce effetto - in relazione alla Competenza per territorio - solo quando tale modalita di pagamento sia effettivamente attuata e la controversia concerna l'Azione fondata sui titoli. La clausola che fissa il foro competente nel luogo del domicilio del creditore, statuendo una conferma e non una deroga alla regola generale fissata dagli artt. 1182, terzo comma e 1498, terzo comma, cod.civ. non richiede l'approvazione specifica per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (Conf. 321705' 324555' 1135-65' 1338-65' 1948-64' 2961-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)