Sez. 2, Sentenza n. 4409 del 23/07/1979 (Rv. 400953 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - PARCELLA - VALORE PROBATORIO - CONTESTAZIONE SPECIFICA DELLE SINGOLE VOCI ESPOSTE - CONSEGUENTE ONERE DEL PROFESSIONISTA - OGGETTO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - PARCELLA - VALORE PROBATORIO - CONTESTAZIONE SPECIFICA DELLE SINGOLE VOCI ESPOSTE - CONSEGUENTE ONERE DEL PROFESSIONISTA - OGGETTO.*
La parcella del difensore relativa a prestazioni giudiziali e fonte di prova presuntiva sia delle attivita indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso e preteso, riguardando lo svolgimento di prestazioni che o sono comprovate da Atti processuali, verificabili dal cliente, o sono intimamente connesse a tali Atti, ed essendo compilata in base a previsioni obbligatorie delle tariffe professionali in ordine sia alla specificazione delle singole prestazioni, sia alla misura dei compensi dovuti. Pertanto, poiche la parcella e assimilabile a un rendiconto, in relazione al quale le contestazioni non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, solo in caso di specifica contestazione sorge l'Onere del professionista di fornire una piu appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto. (Conf 3019/73, mass nn 366722 e 366723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)