Sez. L, Sentenza n. 7796 del 03/08/1990 (Rv. 468534 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONI DI REGRESSO DELL'INAIL EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - NESSI E MODALITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONI DI REGRESSO DELL'INAIL EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - NESSI E MODALITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'Azione di regresso esercitabile dall'i.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è autonoma rispetto all'Azione di responsabilità che l'art. 10, quinto comma, dello stesso d.P.R. accorda agli "interessati" (fra i quali non può essere compreso l'istituto assicuratore predetto) e, pertanto, è assoggettata non al termine triennale di decadenza previsto dallo art. 10 citato ma al termine triennale di prescrizione previsto dallo art. 112, ultimo comma, del citato d.P.R., termine prescrizionale che, ove sia stata dichiarata l'Estinzione per intervenuta amnistia del reato ascritto al datore di lavoro o ai suoi collaboratori, decorre da tale sentenza penale e che può essere interrotto con i mezzi e le modalità previsti dall'art. 2943 cod. civ.. (Conf 2133/86, mass n 445315).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)