diritto.io

Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Testo in vigore al

Art. 17

1. Deliberazione di ai messa in stato d'accusa

2. La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' adottata, dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.
L'atto di accusare deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.
Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione di Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale.
Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

Art. 18 Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati

1. Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono piu' due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.

2. Il collegio di accusa puo' nominare tra i suoi componenti uno o piu' commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio.

Art. 19 Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio

1. Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.

2. Il Parlamento e' riunito per provvedervi entro dieci giorni.

Art. 20 Cessazione dall'incarico dei commissari d'accusa

1. I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.

Art. 21 Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati

1. La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

2. I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta, dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. Il giuramento non e' ripetuto se e' gia' stato prestato in occasione di un precedente giudizio.

Art. 22 Compimento degli atti di indagine

1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonche' alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresi' alla nomina di un difensore di ufficio.