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Sez. 1, Ordinanza n. 717 del 22/03/1977 Cc. (dep. 14/05/1977) Rv. 135875 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - LEGGE N 354 DEL 1975 - TERMINE PER RICORRERE DI CUI ALL'ART 71 - DEVE INTENDERSI STABILITO ANCHE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*
Stato
decisa il 1977-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135875-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - LEGGE N 354 DEL 1975 - TERMINE PER RICORRERE DI CUI ALL'ART 71 - DEVE INTENDERSI STABILITO ANCHE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*

Il termine di dieci giorni per proporre ricorso per Cassazione, previsto dall'art 71, comma sesto, legge n 354 del 1975, deve intendersi stabilito (a pena d'inammissibilita) non solo per la dichiarazione d'impugnazione ma anche per la presentazione dei motivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)