Sez. 5, Sentenza n. 38529 del 13/05/2009 Ud. (dep. 02/10/2009) Rv. 245140 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Ripartizione di utili avvenuta prima della approvazione del rendiconto - Integrazione della distrazione ex art. 216 L.fall. - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Non costituisce distrazione ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall. la ripartizione di utili avvenuta prima dell'approvazione del rendiconto, in quanto la prescrizione dell'art. 2262 cod. civ., non solo ammette patto contrario tra i soci, ma mira a garantire la parità di trattamento dei soci e non l'integrità del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2262, Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)