Sez. 3, Sentenza n. 21404 del 10/10/2014 (Rv. 633013 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Intercettazione di conversazione telefonica - Manifestazione di un'opinione sulla tendenza sessuale di una persona - Riproduzione nel contenuto di una ordinanza cautelare - Qualificazione come dato personale o sensibile - Condizioni - Incidenza in caso di divulgazione dell'opinione con pubblicazione a mezzo stampa di atto penale.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Non costituisce dato personale o sensibile, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'opinione sulla tendenza sessuale di una persona manifestata in un'intercettazione inserita in un atto del procedimento penale (nella specie, un'ordinanza cautelare), quando non sia circostanziata e, quindi, corroborata con l'indicazione degli elementi fattuali su cui si fonda. Ne consegue che la sua pubblicazione a mezzo stampa, nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, non integra un trattamento di dato personale agli effetti dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 cit., né si applica l'art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, che consente una simile divulgazione, senza il consenso del titolare o l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, purché "essenziale", ossia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)