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Sez. U, Sentenza n. 11539 del 23/11/1993 (Rv. 484438 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Complesso concertistico orchestrale gestito da una provincia - Attribuzione della qualifica di "istituzione concertistica - orchestrale" - Conseguenze - Conferimento di personalità giuridica - Esclusione - Attribuzione delle sovvenzioni ex art. 26 e 27 della legge n. 800 del 1967 - Attività subordinata svolta da un componente di detto complesso orchestrale - Compenso - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1993-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484438-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

L'attribuzione, ad un complesso concertistico-orchestrale gestito da una provincia, della qualifica di "istituzione concertistico - orchestrale" - che, ai sensi del'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, può essere riconosciuta, con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, alle "istituzioni con complessi stabili o semi stabili a carattere professionale che svolgano annualmente almeno cinque mesi di attività"- non comporta il conferimento di personalità giuridica, ma (continuando l'istituzione predetta ad essere gestita, ai sensi dell'art. 27 della citata legge, dall'ente pubblico provinciale) assume rilievo solo ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni di cui agli artt. 26 e 27 della stessa legge. Pertanto, la controversia avente ad oggetto compensi per l'attività subordinata svolta da un componente di detto complesso orchestrale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualificandosi il relativo rapporto di lavoro come rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della provincia, tra i cui compiti, sia pure eventuali, la legge suddetta include l'esercizio della attività musicale.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1967 num. 800 art. 26, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 27, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 28, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)