Sez. 5, Sentenza n. 7709 del 20/04/1977 Ud. (dep. 16/06/1977) Rv. 136213 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE A POSTERIORI - CRITERI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE A POSTERIORI - CRITERI.*
Per determinare a posteriori la velocita di un veicolo non esiste un procedimento logico e tecnico, unico e tassativo, che debba essere necessariamente eseguito e in Mancanza del quale la Determinazione debba ritenersi impossibile o arbitraria, vigendo anche per la velocita la regola del libero convincimento del giudice, che puo scaturire da una qualsiasi delle risultanze del processo, purche dotata di sufficiente valore probante e sottoposto ad adeguato vaglio critico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)