Col quale e' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Testo in vigore al
Art. 46
1. La proroga, di cui all'art. 24 della legge, non puo' essere concessa se il notaro non dimostri di avere ottemperato al disposto dell'art. 32 del presente regolamento, salvo caso di forza maggiore.
Art. 47
1. Il notaro deve, nel termine indicato dall'art. 24 della legge o in quello abbreviato o prorogato dal ministro di grazia e giustizia, aprire nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli il proprio studio, con il deposito degli atti, registri e repertori.
2. A prova dell'apertura dello studio deve farsi rilasciare dal sindaco del Comune, sede del suo ufficio, un certificato, che verra' vietato dal pretore, dopo assunte le necessarie informazioni.
3. Alla domanda per la iscrizione nel ruolo dei notari esercenti deve allegare questo certificato ed i documenti comprovanti l'adempimento delle formalita' stabilite dall'art. 18 della legge.
Art. 48
1. Il notaro deve tenere esposta all'esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo.
2. Deve altresi' tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con la indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio e' aperto ed egli vi assiste personalmente; e del luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni.
Art. 49
1. Il presidente del Consiglio notarile deve invigilare per l'esatta osservanza degli obblighi derivanti dall'art. 26 della legge e dal precedente art. 48.
2. In caso di reclamo o di fondato sospetto d'inosservanza degli obblighi anzidetti, il presidente del Consiglio notarile assume le occorrenti informazioni, e, qualora venga a constatare che il notaro vi abbia contravvenuto, deve denunciarlo per i provvedimenti opportuni.
3. Tali provvedimenti possono anche essere promossi di ufficio dal procuratore del Re o dal pretore.
Art. 50
1. Indipendentemente dalle facolta' conferite dall'art. 26 della legge al presidente del Consiglio notarile ed al Consiglio notarile, il ministro di grazia e giustizia puo' concedere permissioni di assenza al notaro fino a sei mesi nel periodo di dodici mesi.
2. Nell'ipotesi prevista dal capoverso 5° del citato articolo, potra' la permissione di assenza gia' concessa dal Consiglio notarile per un anno, essere prorogata dal ministro per un termine non maggiore di un altro anno.
3. Le deliberazioni negative, tanto del presidente del Consiglio notarile, quanto del Consiglio, debbono essere motivate.
4. Contro le dette deliberazioni e' ammesso il ricorso, nel primo caso, al Consiglio notarile, nel secondo caso, al ministro di grazia e giustizia.
Art. 51
1. Il notaro, che abbia ottenuto un permesso di assenza, deve far conoscere al Consiglio notarile da qual giorno egli comincera' ad usufruire della concessione; designando, a seconda dei casi, il notaro della residenza o un notaro viciniore, perche' sia incaricato di compierne in tutto od in parte le funzioni, a norma di quanto prescrivono gli articoli 26, ultimo capoverso, e 44 della legge.
2. Se il notaro non cominci ad usufruire della concessione nel termine di quindici giorni dalla data di essa, si intende che vi abbia rinunziato, a meno che non ne chieda e non ne ottenga la riconferma.
3. Il presidente del Consiglio notarile deve dare al presidente del Tribunale ed al pretore del mandamento comunicazione delle permissioni di assenza ottenute dai notari, indicando i nomi dei notari delegati. Uguale comunicazione e' fatta dal pretore al procuratore del Re, e da questo al Ministero di grazia e giustizia.
4. Il notaro delegato deve nell'adempimento dell'incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell'art. 46, prima parte, della legge.
5. Il notaro che rientra nel distretto, non riacquista la facolta' del rogito se non dopo scaduta la concessione del permesso, oppure, quando vi abbia rinunziato, mediante dichiarazione scritta, che egli, prima di riassumere l'esercizio, deve trasmettere con lettera raccomandata al presidente del Consiglio notarile; il quale deve renderne immediatamente avvertito il conservatore dell'archivio notarile distrettuale, nonche' il Ministero se da questo fu dato il permesso di assenza.
Art. 52
1. Il notaro, che per giustificati motivi si trovi temporaneamente nell'impossibilita' di adempiere agli obblighi dell'art. 26, parte prima, della legge, puo' essere dal presidente del Consiglio notarile dispensato dall'osservanza dei detti obblighi, per un termine non eccedente un mese, nel periodo di dodici mesi.
2. La dispensa non potra' essere concessa se il notaro non sia contemporaneamente sostituito da altro notaro delegato a compierne in tutto od in parte le funzioni. Qualora nel luogo non esista altro notaro, la delega dovra' essere fatta per tutte le funzioni.
3. Durante il tempo in cui il notaro usufruisce della dispensa rimane per lui sospesa la facolta' del rogito.
4. Anche in questo caso devono farsi le comunicazioni prescritte dal capoverso 2° dell'art. 51 del presente regolamento; ed il notaro delegato deve, nell'adempimento dell'incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni dell'art. 46, prima parte, della legge.
Art. 53
1. Quando il notaro nell'esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi resistenza, ne fa processo verbale, invitando le persone presenti a sottoscriverlo; e lo trasmette senza ritardo al pretore del mandamento.
2. Puo' anche, in caso d'urgenza, richiedere direttamente e sotto la propria responsabilita' l'assistenza della forza pubblica.
Sezione IV. Obblighi del notaro in rapporto alle persone che intervengono nell'atto, ed alla loro capacità
Art. 54
1. I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che e' dalla legge espressamente stabilito, affinche' esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi.
Art. 55
1. I cancellieri dei Tribunali, delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono trasmettere prontamente al Consiglio notarile ed all'archivio notarile del luogo un estratto di tutte le sentenze civili e penali divenute irrevocabili, portanti interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, annullamento di concordato tra falliti e loro creditori, o condanna a pene che costituiscono il condannato nello stato d'interdetto legale.
2. Il presidente del Consiglio notarile, dopo averne fatto prendere annotazione nel registro per la corrispondenza di cui all'art. 99, n. 1, del presente regolamento, deve comunicare il detto estratto per copia ai notari del distretto ed ai presidenti degli altri Consigli notarili, compresi nella circoscrizione territoriale della Corte d'appello acciocche' essi possano comunicarlo ai notari del rispettivo distretto. Allo stesso modo deve provvedere il conservatore dell'archivio nei riguardi degli altri conservatori della circoscrizione medesima.
3. Gli estratti suddetti saranno riuniti e conservati in apposito fascicolo.
4. La stessa disposizione deve osservarsi per le sentenze e per gli altri provvedimenti in forza dei quali l'interdizione od inabilitazione sia revocata o venga a cessare, e per le sentenze passate in cosa giudicata, con le quali si omologano i concordati per causa di fallimento, affinche' sia proceduto alle necessarie cancellazioni ed annotazioni nell'elenco prescritto dall'articolo seguente.
Art. 56
1. Sara' tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che indichi il cognome, il nome, la paternita' e la professione delle persone interdette, inabilitate, o dichiarate fallite nel distretto di ogni Corte o sezione di Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che le ha pronunciate.
Art. 57
1. Quando in un testamento od in un atto tra vivi esista una disposizione in favore di stabilimenti o corpi morali, il notaro ne da' notizia a chi rappresenta lo stabilimento o corpo morale; e, se si tratti di corpo morale da erigersi, secondo la rispettiva competenza alla Procura generale della Corte o sezione di Corte di appello od al prefetto della Provincia, dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale.
2. La notizia e' data dal notaro entro un mese dal giorno della stipulazione e dell'atto, se trattisi di atto tra vivi; e dal giorno in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore, se trattisi di testamento pubblico; ovvero da quello dell'apertura e pubblicazione del testamento, se esso sia olografo o segreto.
3. L'omissione od il ritardo di questa notificazione rende il notaro responsabile dei danni che ne fossero derivati.
4. Il funzionario, che riceva la notificazione suddetta, deve rilasciarne immediatamente ricevuta al notaro.
5. Per quanto concerne le istituzioni pubbliche di beneficenza, il notaro deve uniformarsi al disposto dell'art. 126 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99.
Capo III. Della decadenza dalla nomina di notaro, della cessazione, sospensione ed interdizione notarile
Art. 58
1. Qualora il notaro non abbia, nel termine indicato nell'art. 24 della legge, adempiuto a quanto e' prescritto nell'art. 18 della legge stessa, e non abbia aperto lo studio nel luogo assegnatogli, la Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello ne informa il ministro di grazia e giustizia, che promuove il decreto Reale di decadenza, a norma di quanto dispongono gli articoli 30 e 34 della legge.
Art. 59
1. Il notaro che intenda rinunciare all'esercizio del notariato deve presentare analoga dichiarazione al presidente del Consiglio notarile, il quale, per mezzo della Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, la trasmette al ministro di grazia e giustizia, perche' sia promosso il decreto Reale di dispensa, ai termini dell'art. 34 della legge.
Art. 60
1. La incapacita' all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermita' dev'essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle stesse autorita' di cui all'art. 51, capoverso 2°, del presente regolamento, nonche' al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione.
Art. 61
1. L'avviso della cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art. 37 della legge, dev'essere affisso nella sede del Consiglio notarile a cura del segretario, il quale ne trasmette un esemplare al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione, al pretore del mandamento, ed al conservatore dell'archivio distrettuale o sussidiario.
Art. 62
1. Al pretore ed al cancelliere che debbono recarsi fuori della loro residenza per l'apposizione dei sigilli alla scheda del notaro morto o cessato definitivamente dall'esercizio notarile, competono le indennita' di trasferta e soggiorno, a norma dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.
2. Le stesse indennita' sono dovute al pretore ed al conservatore dell'archivio, quando nell'ipotesi suddetta procedano alla rimozione dei sigilli ed all'inventario.
3. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.
4. Qualora sia necessario di nominare un custode per garantire l'integrita' dei sigilli, il pretore deve preventivamente interpellarlo se voglia avere compenso; nel caso affermativo, deve stabilire tale compenso, il quale di regola non puo' essere superiore ad una lira al giorno.9
Art. 63
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562
Art. 64
1. Qualora il notaro od i suoi eredi non adempiano all'obbligo di cui all'art. 40 della legge, il pretore, sull'istanza del presidente del Consiglio notarile, procede al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo al detto presidente.
2. Il notaro sospeso, inabilitato, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, deve depositare il sigillo, ancorche' il Consiglio notarile abbia disposto a norma dell'art. 43 della legge che egli continui a conservare gli atti, i repertori e i registri.
3. Il presidente del Consiglio notarile deve curare che sia eseguito il deposito del sigillo del notaro nell'archivio; e le spese relative vanno a carico del notaro o dei suoi eredi.
4. Gli atti ed i repertori del notaro inabilitato di diritto in seguito a mandato di cattura sono affidati alla custodia di un altro notaro esercente, designato dal presidente del Consiglio notarile; ed il sigillo dev'essere depositato d'ufficio nell'archivio notarile.
5. Cessata la sospensione, la inabilitazione o l'interdizione, il sigillo e' restituito al notaro insieme con gli atti, i repertori ed i registri che fossero stati consegnati ad altro notaro.
Capo IV. Dei coadiutori e dei delegati
Art. 65
1. Al notaro delegato a compiere le operazioni, di cui all'art. 43 ultimo capoverso, della legge, non compete che il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, da liquidarsi a norma dell'art. 22 della tariffa annessa alla legge.
Art. 66
1. Il notaro, che voglia ottenere la nomina di un coadiutore, deve farne domanda al ministro di grazia e giustizia, fornire la prova di trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell'art. 45, prima parte, della legge, e designare la persona da cui intende farsi coadiuvare.
2. Ove il ministro non creda di nominare la persona proposta, invita il notaro a designarne un'altra.
3. La domanda dev'essere anche firmata dalla persona designata, e corredata, se l'aspirante e' candidato notaro, dai documenti richiesti alla lettera a), dell'art. 22 del presente regolamento; e, se e' notaro in esercizio, dalla relativa attestazione del presidente del Consiglio notarile.
4. Il coadiutore, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve adempiere le formalita' prescritte dall'art. 18 della legge, meno quelle che si riferiscono alla cauzione ed alla provvista dei nuovi repertori; e deve ottenere la iscrizione nel ruolo, ai sensi dell'articolo 24 della legge medesima.
5. Deve altresi' fornirsi dal Consiglio notarile di uno speciale sigillo, in cui, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'art. 23 della legge per il notaro coadiuvato, si contenga la seguente leggenda: «N. N. coadiutore».
6. Le disposizioni degli articoli 2, 28 e 29 della legge sono applicabili anche ai coadiutori; e tutte le altre disposizioni riguardanti i notari sono comuni ai coadiutori, in quanto siano applicabili.