Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Testo in vigore al
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione dei comitati degli italiani all'estero
1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, e' istituito un comitato degli italiani all'estero.
2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero e' costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.
2-bis. In casi particolari, tenuto conto della vastita' della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri puo' costituire, anche su richiesta del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta apposito decreto.
Art. 2 Compiti dei comitati degli italiani all'estero
1. Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorita' consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione.
2. L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorita' consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunita'.
3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorita' consolare, affinche' vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorita' consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonche' sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle societa' di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.
4. L'autorita' consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo.
5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorita' emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese.
Art. 3 Funzioni consultive
1. Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attivita'.
2. A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perche' esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.
3. Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresi' i motivi delle eventuali difformita' tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale da' comunicazione dell'avvenuta trasmissione.
4. La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano.
5. Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide - entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorita' consolare competente.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 LUGLIO 1990, N. 172.
Art. 4 Bilancio del comitato
1. Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:
a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;
d) il ricavato di attivita' e manifestazioni varie.
2. Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovra' presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorita' consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.
3. Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorita' consolare.
4. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorita' amministrative, per eventuali verifiche.
5. I membri del comitato hanno responsabilita' civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.
Art. 5 Sede e segreteria
1. Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.
2. La segreteria del comitato e' affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.
3. In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, puo' essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni.
Art. 6 Composizione del comitato
1. Il comitato dell'emigrazione italiana e' composto da dodici membri per le comunita' fino a centomila e da ventiquattro per quelle con piu' di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunita' e' quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purche' iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in piu' circoscrizioni o piu' liste, il candidato non e' eleggibile.
3. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.
4. Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
5. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.
Art. 7 Membri stranieri di origine italiana
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorita' locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.
2. A tal fine le associazioni della comunita' italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la meta' piu' uno dei voti del comitato.
Art. 8 Durata in carica e decadenza dei membri
1. I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.1a
2. Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalita' dei comitati, la durata in carica dei componenti cosi' eletti non potra' protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi.
3. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
4. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.
Art. 9 Validita' delle riunioni e delle deliberazioni
1. Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle votazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica.
Art. 10 Poteri e funzioni del presidente
1. Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato.
3. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.
Art. 11 Poteri e funzioni dell'esecutivo
1. Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
3. L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.
Art. 12 Commissioni di lavoro
1. Il comitato dell'emigrazione italiana puo' istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.
2. Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Art. 13 Elettorato attivo
1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.