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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015 (Rv. 634239 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | Contrasto fra testimonianze - Obblighi del giudice - Confronto fra le deposizioni e valutazione della credibilità dei testi - Necessità - Elementi da prendere in considerazione - Indicazione delle ragioni della valutazione di attendibilità - Necessità.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634239-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI

Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)