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Sez. 1, Sentenza n. 13357 del 07/06/2007 (Rv. 597419 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento a seguito di risoluzione del concordato - Giudizio di opposizione - Qualità di imprenditore commerciale del debitore e sua insolvenza - Discutibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597419-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciata in seguito alla risoluzione del concordato preventivo non è possibile rimettere in discussione la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale del debitore, né del suo stato di insolvenza, vale a dire i presupposti per la dichiarazione di fallimento, atteso che nei confronti di tali presupposti la sentenza irrevocabile di omologazione esercita autorità di cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)