Sez. U - , Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 (Rv. 655594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Motivi attinenti alla giurisdizione – Poteri della Corte di cassazione – Estensione al giudizio di fatto – Condizioni – Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata – Onere del ricorrente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)