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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 625 Provvedimenti in caso di mancata prova del diritto alla restituzione

1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, se nessuno ha provato di avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate e non e' in corso il giudizio civile per la risoluzione della relativa controversia ovvero se nessuno ha chiesto la restituzione, il giudice pronuncia ordinanza con cui dispone che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualita', nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi senz'altro a cura del cancelliere; ma, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte, ne e' invece ordinata la consegna al Ministero della giustizia.

2. Il termine predetto puo' essere abbreviato e la vendita puo' effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possano essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita e' versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo seguente, sono dopo due anni devoluti alla Cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.

4. Nei casi in cui il sequestro e' mantenuto a garanzia di obbligazioni pecuniarie, si applicano le disposizioni concernenti l'esecuzione sui mobili sottoposti a sequestro per garanzia degli interessi patrimoniali.

Art. 626 Spese relative al sequestro penale

1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di ricupero a preferenza di ogni altro creditore sulla somma e sui valori indicati nell'articolo precedente.

Capo IV. Dell'esecuzione di sanzioni disciplinari pecuniarie

Art. 627 Esecutorieta' e riscossione delle sanzioni disciplinari pecuniarie

1. Le condanne al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende, pronunciate in applicazione delle sanzioni disciplinari di questo codice, diventano esecutive immediatamente o appena trascorso il tempo entro il quale la legge consente che la condanna possa essere impugnata o revocata.

2. L'esecuzione si fa quando e' possibile mediante ritenute sulle cauzioni, sugli stipendi o su altri emolumenti o indennita' e negli altri casi con le norme stabilite per la riscossione delle spese processuali, osservata la disposizione dell'articolo 614.

Titolo quarto. Degli incidenti di esecuzione

Art. 628 Giudice degli incidenti

1. Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

2. L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.

3. Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della corte di assise si procede ai termini del secondo capoverso dell'art. 153.

Art. 629 Regolamento della competenza per l'esecuzione di sentenze di condanna o di proscioglimento

1. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado d'appello, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice di secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, nei quali casi la competenza spetta al giudice di primo grado.

2. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nella prima parte di questo articolo, negli altri casi.
Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.

Art. 630 Procedimento per gli incidenti di esecuzione

1. In seguito alla richiesta del pubblico ministero o all'istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente e' stato proposto a sua richiesta.
Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse.50

2. Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitorie scritte. I privati i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facolta' di presentare memorie, senza che per cio' possa essere ritardata la decisione.113

3. L'inosservanza delle disposizioni precedenti e' causa di nullita'.

4. Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione, puo' chiedere alle Autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

5. Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale.

Art. 631 Impugnabilita' della decisione

1. L'ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente d'esecuzione e' notificata per estratto nel termine di otto giorni agli interessati ai quali e' stato notificato l'avviso indicato nell'articolo precedente, ed e' comunicata nello stesso termine al pubblico ministero.

2. Contro l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dai predetti interessati.

3. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza puo' con decreto sospenderne l'esecuzione.

Art. 632 Incidenti di esecuzione civile in materia penale

1. Quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni degli articoli precedenti se non e' diversamente stabilito.

Titolo quinto. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza

Capo I. Degli atti di esecuzione in generale

Art. 633 Atti iniziali

1. La sentenza di condanna o di proscioglimento e gli altri provvedimenti, che dispongono una misura di sicurezza provvisoria o definitiva, sono comunicati in copia, dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, all'Autorita' di pubblica sicurezza.

2. Quando ne e' il caso, il pubblico ministero o il pretore emette ordine di consegna del condannato o del prosciolto alla predetta Autorita'.

3. Questa quando occorre procede all'arresto o provvede all'internamento della persona da sottoporre a misura di sicurezza.131

Art. 634 Misure di sicurezza promosse dal procuratore del Re

1. Quando il procuratore del Re anche di sua iniziativa ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura di sicurezza, ne fa richiesta scritta al giudice di sorveglianza, emettendo se occorre ordine provvisorio di consegna all'Autorita' di pubblica sicurezza.

2. Tale ordine puo' essere mantenuto fino a che non si e' definitivamente deliberato sull'applicazione della misura di sicurezza.

3. Quando una misura di sicurezza puo' essere applicata successivamente ad una sentenza di condanna a norma del capoverso dell'articolo 205 del codice penale, l'Autorita' di pubblica sicurezza, se ritiene la persona condannata socialmente pericolosa, ne fa rapporto al procuratore del Re del luogo indicato nell'articolo 635, allegando la dimostrazione dei fatti e delle circostanze che provano tale sua qualita'.

4. Il rapporto puo' anche essere richiesto dal procuratore del Re.131

Art. 635 Competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza

1. I provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza e quelli relativi all'accertamento dell'identita' personale ai fini delle dette misure sono di competenza del giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza, quando la legge non stabilisce la competenza di un altro giudice.

2. Se e' ignoto il luogo in cui la persona si trova, e' competente il giudice di sorveglianza del luogo nel quale fu pronunciata la sentenza di condanna o di proscioglimento, e nel caso di piu' sentenze di condanna o di proscioglimento e' competente il giudice di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata l'ultima sentenza.

3. Allo stesso giudice spetta la competenza per decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese per il mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza, salva l'applicazione delle disposizioni speciali sul ricupero delle spese di spedalita'.131

Art. 636 Intervento della persona interessata

1. Prima di provvedere, il giudice invita la persona che deve essere sottoposta o che e' gia' sottoposta a misure di sicurezza, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse.

2. Tali dichiarazioni sono ricevute nel processo verbale, che e' comunicato al pubblico ministero se questi non e' stato presente.

3. Quando si tratta d'infermi di mente, l'invito e' diretto al tutore o curatore, e in mancanza di costoro al coniuge, a un ascendente o a un discendente, che non siano in conflitto di interessi con l'infermo di mente.

4. Per i minori degli anni diciotto l'invito e' diretto, oltre che al minore, alla persona che su di lui esercita la patria potesta' o l'autorita' tutoria.

5. Se non sono presentate dichiarazioni nel termine stabilito dal giudice, questi provvede senz'altro a norma degli articoli seguenti.36131

Art. 637 Investigazioni del giudice di sorveglianza

1. Il giudice di sorveglianza ha facolta' di disporre gli opportuni accertamenti anche per mezzo dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Per gli atti da compiere fuori del Comune in cui risiede egli puo' delegare il pretore del luogo; per quelli da compiere nella circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice di sorveglianza o il pretore del luogo.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il giudice o il pretore da lui delegato puo' richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica. In tutti gli atti ai quali procede, egli puo' farsi assistere dal cancelliere ovvero da un ufficiale di pubblica sicurezza o da un funzionario degli istituti di prevenzione e di pena.36131

Art. 638 Forme dei provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. I provvedimenti indicati nell'articolo 635 sono emessi con decreto su richiesta del pubblico ministero del luogo o anche d'ufficio.

2. Quando il giudice ritiene di dover provvedere d'ufficio, comunica preventivamente gli atti al pubblico ministero per il suo parere.

3. Nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 201 del codice penale, il pubblico ministero promuove il giudizio di riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, a' termini dell'articolo 672.

4. Le richieste e i pareri del pubblico ministero sono sempre scritti e motivati.131

Art. 639 Decreti del giudice di sorveglianza

1. Il decreto col quale il giudice emette alcuno dei provvedimenti indicati nell'articolo 635 deve essere motivato e quando ne e' il caso contenere la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, prima della menzione della misura di sicurezza della quale viene ordinata l'applicazione.

2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e all'interessato.
Quando si tratta d'infermi di mente o di minori, il decreto e' comunicato alla persona alla quale era stato diretto l'invito a norma del secondo o del terzo capoverso dell'articolo 636.

3. Il pubblico ministero promuove l'esecuzione del decreto.131

Art. 640 Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice ai termini del secondo e del terzo capoverso dell'art. 636, possono presentare ricorso.

2. La stessa facolta' appartiene a chi e' stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non e' possibile l'impugnazione a norma dell'art. 212.

3. Il ricorso puo' essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona e' detenuta o internata.

4. Il presidente della corte di appello dispone la comunicazione al pubblico ministero, all'interessato e all'altra persona indicata nella prima parte, del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullita', a norme degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.131

Art. 641 Ricorso per revisione

1. Il pubblico ministero e il privato, il cui ricorso e' stato dichiarato inammissibile o rigettato, possono ricorrere per revisione.

2. Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo precedente.

3. La competenza a decidere anche per il merito spetta a un consigliere delegato dal primo presidente della corte di cassazione, che provvede con decreto motivato, sentito il pubblico ministero.

4. Contro tale decreto non e' ammesso reclamo.7131

Art. 642 Effetti dei ricorsi e sanzioni disciplinari

1. Le decisioni pronunciate sui ricorsi menzionati nei due articoli precedenti sono trasmesse al pubblico ministero che ne cura l'esecuzione.

2. Il ricorso proposto dall'interessato contro il decreto del giudice di sorveglianza ovvero contro il decreto del consigliere delegato dal primo presidente della corte d'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il pubblico ministero vi consenta. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

3. Se il ricorso del privato e' manifestamente ingiustificato, il consigliere delegato della corte d'appello o della corte di cassazione puo' applicare al ricorrente una punizione disciplinare a norma del regolamento, se si tratta di misura di sicurezza detentiva, e negli altri casi puo' condannarlo con decreto al pagamento di una somma da lire trecento a mille, a favore della Cassa delle ammende.
Questi provvedimenti non sono soggetti a ricorso.131

Art. 643 Termini per ricorrere contro provvedimenti concernenti misure di sicurezza

1. Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 640 si applicano per quanto riguarda il termine per proporre il ricorso e la decorrenza di esso le disposizioni dell'articolo 199.

2. In ogni altro caso in cui la legge consente il ricorso contro un provvedimento concernente una misura di sicurezza, il termine per proporlo e' per il pubblico ministero di tre giorni, e decorre dal giorno della comunicazione. Il medesimo termine con la stessa decorrenza vale per il privato quando questi e' reperibile; altrimenti il termine decorre dal giorno della dichiarazione di irreperibilita' fatta a' termini dell'articolo 645.131

Art. 644 Casi nei quali non e' dato ricorso

1. Non e' ammesso ricorso contro il decreto con il quale il giudice di sorveglianza:

  1. 1° ordina, a' termini dell'articolo 226 del codice penale, che il minore degli anni ventuno, precedentemente ricoverato in un riformatorio giudiziario perche' delinquente abituale o professionale o per tendenza, sia assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

  2. 2° stabilisce il modo di esecuzione della misura di sicurezza, a' termini del capoverso dell'articolo 218 del codice penale;

  3. 3° limita o modifica le prescrizioni relative alla liberta' vigilata a' termini dell'articolo 228 del codice penale.131

Art. 645 Comunicazioni di atti o provvedimenti

1. Quando occorre comunicare all'interessato alcuno degli atti o provvedimenti indicati in questo titolo, la comunicazione e' eseguita per mezzo dell'Autorita' preposta allo stabilimento in cui l'interessato e' detenuto o internato, ovvero per mezzo di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza. L'avvenuta consegna e' provata mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita. Se l'ufficiale od agente non trova l'interessato, fa rapporto al giudice indicando le ricerche eseguite. Il giudice, se non ritiene di dover ordinare nuove ricerche, dichiara l'irreperibilita' dell'interessato.

2. In tal caso la mancanza della comunicazione non impedisce l'emissione dei provvedimenti del giudice e non ne sospende l'esecuzione.66131