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Sez. U, Ordinanza n. 34499 del 26/12/2024 (Rv. 673423-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI | Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673423-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI

L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie - a fronte dell'impugnazione, da parte della concessionaria, del diniego di prolungamento della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale - la S.C. ha escluso la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del giudice amministrativo, il quale aveva negato il diritto al prolungamento - per essere state eseguite

opere di ripristino su beni sottoposti a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione - sulla scorta dell'interpretazione di una specifica disposizione del disciplinare di concessione, pienamente rientrante nei limiti della giurisdizione amministrativa).

Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)