diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1048 del 18/10/1979 Ud. (dep. 23/01/1980) Rv. 144072 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - ESTINZIONE DI ALCUNI REATI PER SOPRAVVENUTA AMNISTIA - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO RESIDUO - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144072-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - ESTINZIONE DI ALCUNI REATI PER SOPRAVVENUTA AMNISTIA - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO RESIDUO - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*

Quando la Determinazione della pena per il reato residuo e legittimata nel giudizio di Cassazione dall'Estinzione degli altri reati a causa di amnistia, concessa con sopravvenuto provvedimento, che e da considerarsi, agli effetti di cui all'art 538, terzo comma, cod proc pen, legge piu favorevole, la Cassazione, in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di merito sul richiesto beneficio della non menzione della condanna, puo decidere in merito, senza pronunciare annullamento, in ordine alla concessione o al diniego del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)