Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 37 Informazioni sui rifiuti
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il numero e la natura dei casi in cui si sia verificato un rifiuto di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 36, paragrafo 3.
Art. 38 Aggregazione di succursali
Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.
Capo 3. Esercizio della libera prestazione di servizi
Art. 39 Procedura di notifica
1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la notifica di cui al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.
3. Il presente articolo fa salvi i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1o gennaio 1993.
4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi del presente articolo.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per tale notifica.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 entro il 1 gennaio 2014.
Capo 4. Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Art. 40 Obblighi di segnalazione
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.
Tali relazioni sono richieste solo a fini informativi o statistici, per l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, o a fini di vigilanza conformemente al presente capo. Esse sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono in particolare richiedere informazioni dagli enti creditizi di cui al primo comma che consentano alle autorità stesse di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
Art. 41 Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante
1.
Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 50, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio si trova in una delle condizioni indicate di seguito in relazione alle attività esercitate nello Stato membro ospitante, informano le autorità competenti dello Stato membro di origine:
a) l'ente creditizio non rispetta le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013;
b) sussiste il rischio concreto che l'ente creditizio non rispetterà le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottano senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza o adotti misure per scongiurare il rischio di inosservanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano senza indugio tali misure alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengano che le autorità competenti dello Stato membro d'origine non abbiano rispettato, o non rispetteranno, gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma, esse possono rinviare la questione all'ABE e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento entro 24 ore. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Art. 42 Motivazione e comunicazione
Ogni misura adottata a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 43 o dell'articolo 44 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivata e comunicata all'ente creditizio interessato.
Art. 43 Misure cautelative
1. Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 41, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, in attesa che vengano adottate misure da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine o provvedimenti di risanamento di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/24/CE, adottare le misure cautelative necessarie alla protezione dall'instabilità finanziaria che minaccerebbe gravemente gli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti.
2. Tutte le misure cautelative a norma del paragrafo 1sono proporzionate al loro scopo di tutelare dall'instabilità finanziaria che minaccerebbe gravemente gli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti nello Stato membro ospitante. Tali misure cautelative possono comprendere la sospensione di pagamento. Esse non determinano un trattamento preferenziale dei creditori dell'ente creditizio dello Stato membro ospitante rispetto ai creditori di altri Stati membri.
3. Tutte le misure cautelative a norma del paragrafo 1 cessano di avere effetto quando le autorità amministrative o giurisdizionali dello Stato membro d'origine adottano i provvedimenti di risanamento a norma dell'articolo 3 della direttiva 2001/24/CE.
4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante pongono termine alle misure cautelative quando stimano che tali misure sono divenute obsolete a norma dell'articolo 41, a meno che non cessino di avere effetto conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
5.
La Commissione, l'ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di misure cautelative adottate a norma del paragrafo 1 nel più breve tempo possibile.
Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine o di ogni altro Stato membro interessato sollevano obiezioni sulle misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse possono rinviare la questione all'ABE e ne richiedono l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento entro 24 ore. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo di propria iniziativa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Art. 44 Poteri degli Stati membri ospitanti
Gli Stati membri ospitanti possono, in deroga agli articoli 40 e 41, esercitare le competenze ad essi attribuite dalla presente direttiva per prendere le misure adeguate al fine di prevenire o sanzionare le violazioni commesse nel proprio territorio delle norme da essi adottate a norma della presente direttiva o per motivi di interesse generale. Ciò include la possibilità di impedire all'ente creditizio autore delle violazioni di avviare nuove operazioni nel proprio territorio.
Art. 45 Misure a seguito della revoca dell'autorizzazione
In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano le misure opportune per impedire all'ente creditizio interessato di avviare nuove operazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.
Art. 46 Pubblicità
Il presente capo non osta a che gli enti creditizi con sede centrale in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.
Titolo VI. Relazioni con i paesi terzi
Art. 47 Notifica relativa alle succursali di paesi terzi e condizioni di accesso per gli enti creditizi che possiedono tali succursali
1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo, quando inizino o continuino ad esercitare la propria attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale nell'Unione.
2. Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'ABE e al comitato bancario europeo istituito dalla decisione della Commissione 2004/10/CE23 tutte le autorizzazioni per succursali concesse ad enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo.
3. L'Unione può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la propria sede centrale in un paese terzo il medesimo trattamento su tutto il territorio dell'Unione.
Art. 48 Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata
1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:
a) enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
b) enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:
a) le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo, o che vi detengono una partecipazione,
b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza sulle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri, o che vi detengono partecipazioni; e
c) l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.
4. L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Titolo VII. Vigilanza prudenziale
Capo 1. Principi di vigilanza prudenziale
Sezione I. Competenze e compiti dello stato membro d'origine e dello stato membro ospitante
Art. 49 Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante
1. La vigilanza prudenziale sull'ente, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 33 e 34, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata.
3. Le misure adottate dallo Stato membro ospitante non comportano un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.
Art. 50 Cooperazione in materia di vigilanza
1. Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il monitoraggio degli enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limiti delle grandi esposizioni, di altri fattori tali da influenzare il rischio sistemico posto dall'ente, di procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni e le risultanze relative alla vigilanza sulla liquidità, conformemente alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII, capo 3, della presente direttiva, per le attività effettuate dall'ente tramite le sue succursali, nella misura in cui dette informazioni e risultanze siano rilevanti per la tutela dei depositanti o degli investitori nello Stato membro ospitante.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano immediatamente le autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti qualora si verifichino tensioni di liquidità o vi sia una ragionevole probabilità che si verifichino. Ciò comprende anche informazioni sulla programmazione e l'attuazione del piano di risanamento e sulle misure di vigilanza prudenziale adottate al riguardo.
4.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano e spiegano su richiesta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo le informazioni e le risultanze fornite da queste ultime sono state prese in considerazione. Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro di origine non abbiano adottato misure adeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, previa informazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e all'ABE, adottare misure adeguate per evitare ulteriori violazioni al fine di proteggere gli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono forniti servizi o per tutelare la stabilità del sistema finanziario.
Se non concordano con le misure che le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono adottare, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione entro un mese.
5. Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le situazioni in cui la richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, in tali situazioni l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo in merito allo scambio di informazioni a norma del presente articolo di propria iniziativa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al presente articolo.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il monitoraggio degli enti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 6 e 7 entro il 1o gennaio 2014.
Art. 51 Succursali significative
1.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 112, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che la succursale di un ente diverso da un'impresa di investimento di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia considerata significativa.
In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:
a) se la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;
b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e regolamento nello Stato membro ospitante;
c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.
Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché, nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa.
Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono riportate in un documento, che ne illustra tutte le motivazioni, e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera c) in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine viene a conoscenza di una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e all'articolo 59, paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative i risultati delle valutazioni dei rischi, di cui all'articolo 97 e, laddove applicabile, all'articolo 113, paragrafo 2, degli enti aventi dette succursali. Esse comunicano anche le decisioni a norma degli articoli 104 e 105 nella misura in cui tali valutazioni e decisioni siano pertinenti per dette succursali.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative sulle misure operative di cui all'articolo 86, paragrafo 11, qualora ciò sia pertinente per i rischi di liquidità nella valuta dello Stato membro ospitante.
Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine non hanno consultato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, o se, in seguito a tale consultazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sostengono che le misure operative richieste dall'articolo 86, paragrafo 11, sono inadeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3.
Quando l'articolo 116 non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 50. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti che devono essere definiti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro d'origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio.
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 7, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014.
Art. 52 Controllo in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro
1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, qualora un ente autorizzato in un altro Stato membro eserciti la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, al controllo in loco delle informazioni di cui all'articolo 50 e all'ispezione di tali succursali.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure stabilite all'articolo 118.
3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare caso per caso controlli in loco e ispezioni sulle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio e di chiedere informazioni ad una succursale sulle sue attività e a fini di vigilanza, ove lo ritengano rilevante per la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Dopo tali controlli e ispezioni le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell'ente o per la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono debitamente conto di tali informazioni e di tali risultanze nel fissare il loro programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99, tenendo anche conto della stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante.
4. I controlli in loco e le ispezioni delle succursali sono svolte conformemente alla normativa dello Stato membro nel quale il controllo o l'ispezione sono effettuati.
Sezione II. Scambio di informazioni e segreto professionale
Art. 53 Segreto professionale
1.
Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.
Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.
Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all'ABE o all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ("AESFM") istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio24 conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, ad altre direttive applicabili agli enti creditizi, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti pubblichino i risultati delle prove di stress realizzate conformemente all'articolo 100 della presente direttiva o all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o trasmettano i risultati delle prove di stress all'ABE a fini di pubblicazione da parte dell'ABE di prove di stress relative a tutta l'Unione.
Art. 54 Utilizzo delle informazioni riservate
L'autorità competente che riceve informazioni riservate a norma dell'articolo 53 se ne serve soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente per i seguenti scopi:
a) per controllare che siano soddisfatte le condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il monitoraggio, su base individuale o consolidata, delle condizioni di esercizio di tale attività, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della liquidità, della solvibilità, delle grandi esposizioni, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi di controllo interno;
b) per irrogare sanzioni;
c) per i ricorsi contro una decisione dell'autorità competente, ivi compresi i procedimenti giudiziari a norma dell'articolo 72;
d) nell'ambito di procedimenti giudiziari a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione nel settore degli enti creditizi.
Art. 54 bis
Gli articoli 53 e 54 lasciano impregiudicati i poteri d’inchiesta conferiti al Parlamento europeo dall’articolo 226 TFUE.
Art. 55 Accordi di cooperazione
Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l'ABE possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi conformemente all'articolo 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, della presente direttiva, solo se le informazioni comunicate sono soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva. Tale scambio di informazioni è ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza da parte di tali autorità o organi.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
Art. 56 Scambio di informazioni tra autorità
L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti all'interno di uno Stato membro, tra le autorità competenti in diversi Stati membri o tra le autorità competenti e i seguenti soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza:
a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
b) le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;
c) organi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;
d) i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti e ad altre procedure analoghe,
f) le persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari.
L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di indennizzo degli investitori.
Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui dell'articolo 53, paragrafo 1.