Sez. 3, Sentenza n. 709 del 20/02/1997 Cc. (dep. 26/04/1997) Rv. 207296 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Difensore - Legittimazione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
Attesa la natura essenzialmente civilistica della procedura per il riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, deve ritenersi applicabile, quanto al mandato alla lite, il combinato disposto di cui agli artt.83 e 365 cod.proc.civ., per cui la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello è riservata al difensore munito di procura speciale, da rilasciare nelle forme prescritte per il processo civile. Quindi essa deve essere conferita, oltre che ad avvocato iscritto nell'albo speciale delle magistrature superiori, con specifico riguardo alla fase processuale cui si riferisce e, perciò, necessariamente dopo che sia stata pubblicata la decisione da impugnare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 646, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)