Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014 (Rv. 632075 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Vendita di aereo - Applicabilità della disciplina italiana - Criterio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema di IVA, la vendita di un aeromobile iscritto nei registri aeronautici italiani, perfezionatasi durante un volo in spazio aereo internazionale, è soggetta all'ordinaria disciplina nazionale, in quanto il criterio della legge di bandiera, quale collegamento tra la nazionalità dell'aeromobile e il soggetto proprietario, comporta l'assimilazione del bene, anche sotto il profilo fiscale, a un immobile ubicato nel territorio dello Stato e, pertanto, soggetto al principio di territorialità sancito dall'art. 7 bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 bis com. 1, Cod. Navig. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)