Sez. L, Sentenza n. 1416 del 12/03/1981 (Rv. 412059 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
La pronunzia del giudice del merito sulla idoneita dei mezzi assunti e sulla loro sufficienza ai fini della formazione del proprio convincimento costituisce apprezzamento di fatto, che, se logicamente e congruamente motivato, sfugge ad ogni possibilita di controllo in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)