Sez. 1, Sentenza n. 9979 del 08/10/1993 (Rv. 483893 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere | Contestuale indicazione di due avvocati - Implicito obbligo di questi di operare in unione fra loro - Esclusione - Limiti - Adozione nel mandato dell'avverbio "congiuntamente" - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere
La contestuale indicazione di due avvocati nella procura speciale per ricorrere in cassazione denota il conferimento ad entrambi del mandato difensivo, ma non implica che essi debbano anche operare in unione fra loro, salvo che ciò risulti da una espressa manifestazione di volontà, che non è ravvisabile nel solo impiego, con valore di mera clausola di stile, della locuzione "congiuntamente".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)