Sez. L, Sentenza n. 3467 del 21/02/2005 (Rv. 579707 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Preesistente condizione patologica del lavoratore - Configurabilità di essa come concausa dell'infortunio - Successivo peggioramento della patologia preesistente - Incidenza sul grado di inabilità - Esclusione - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, qualora l'INAIL abbia valutato a favore dell'infortunato una preesistente patologia extraprofessionale, considerandola come concausa di lesione, il successivo peggioramento di tale patologia va inquadrato nell'ambito normativo delle concause sopravvenute, a norma dell'art. 83 T.U. n. 1124 del 1965; ne consegue che esso non incide sul grado d'inabilità qualora il giudizio medico legale abbia escluso qualsiasi interferenza dell'aggravamento con il precedente infortunio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)