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Sez. U, Sentenza n. 3817 del 29/08/1989 (Rv. 463698 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - ENTI DI SVILUPPO FONDIARIO - SPECIFICA DELIBERAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463698-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - ENTI DI SVILUPPO FONDIARIO - SPECIFICA DELIBERAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per gli enti regionali, autorizzati ad avvalersi, con provvedimento degli organi competenti, del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, quali gli enti di sviluppo fondiario (nella specie, ERSAP), ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 9 luglio 1957 n. 600, il conferimento di tale autorizzazione assegna all'Avvocatura medesima il potere di rappresentanza e difesa in giudizio in via generale ed esclusiva (salvi i casi di conflitto con lo stato e le regioni), ai sensi dell'art. 43 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, senza che si richieda né una specifica deliberazione, né il conferimento di formale procura, occorrenti solo per derogare a quel potere e ricorrere al patrocinio di un libero professionista. (V 4317/82, mass n 422290).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 09/07/1957 num. 600 art. 3, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)