Sez. 2, Sentenza n. 986 del 07/04/1973 (Rv. 363373 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - NUOVI - DIVIETO - LIMITI - CONTRATTO CONTENENTE LA CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - NUOVI - DIVIETO - LIMITI - CONTRATTO CONTENENTE LA CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Anche in Sede di regolamento di Competenza trova applicazione il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di Cassazione, a meno che non si tratti di documenti che riguardino l'ammissibilita del ricorso o del controricorso, ovvero la nullita della sentenza impugnata derivante da vizi formali relativi ai requisiti essenziali della pronuncia. Pertanto, non e consentito produrre per la prima volta in Cassazione l'originale di un contratto di compravendita, al fine di dimostrare che ivi era contenuta l'espressa specifica accettazione di una clausola derogativa di Competenza territoriale, accettazione negata dal giudice del merito sulla base della copia del contratto prodotta nella precedente fase del giudizio. (Conf 550/72, mass n 356562; 1486/71, mass n 351808; (Conf 1188/71, mass n 351323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)